11 Novembre 2009
Macchinette e bevande: SANZIONI SANZIONI CON SALE…
D.L. n. 81/08 (int. 106/09)
Art. 238, comma 2
Nelle zone di lavoro di cui all’articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
(Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro)
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI
Le imprese alimentari che gestiscono distributori automatici (d.a.) normalmente dispongono di un deposito all’ingrosso di alimenti, dotato di Autorizzazione Sanitaria o registrato.
Il loro adeguamento a quanto previsto dal Reg. 852/2004 richiede:
- nel caso di apertura di un nuovo deposito, la notifica per nuova attività, nonché la comunicazione, in elenchi allegati distinti, dei dati identificativi dei mezzi di trasporto, dei distributori e della loro dislocazione;
- in caso di installazione di nuovi d.a. nelle stesse sedi o in nuove sedi, a partenza da un deposito già autorizzato o registrato, la presentazione, entro 30 giorni dall’avvenuta installazione, dell’elenco di tutti i d.a. di nuova installazione, e delle relative sedi nel territorio dell’ASS.
Qualora la Ditta non disponga di un deposito nel territorio dell’ASS o della regione FVG, ma vi abbia installato o intenda installarvi dei distributori automatici, deve comunicare alla stessa ASS (Dipartimento di Prevenzione) la sede di installazione di tutti i d.a. che gestisce, nonché i dati relativi all’Autorizzazione Sanitaria/Codice di registrazione di cui è in possesso.
Entro il 15 gennaio di ogni anno, la Ditta autorizzata/registrata dovrà presentare l’elenco aggiornato e complessivo di tutti i d.a. installati nell’ambito dell’ASS in cui ha sede il deposito.
Chi le ospita deve fare qualcosa??? Certo! deve accertarsi che “l’ospitato” disponga di autorizzazione suddetta.
DUVRI?? mera fornitura?? alla prossima e/o ai vostri cari commenti…
Perché due cose apparentemente lontane si toccano, perché certe volte si dà per scontato che sia naturale bere un the vicino alla timbratrice, ma questo non sempre è possibile senza qualche rischio.
Quale?
Carrello che passa a velocità elevata con carichi strani, rumore importante, fumi di saldature che si mescolano con aromi di caffè, polverine e liquidi alcolici che allungano bevande al sapore di caffè, ma anche assenza di documenti della ditta che ci porta i panini ovvero autorizzazione sanitaria specifica consegnata anche al proprietario dell’area.
Sapete fare altri esempi?? Avete dei dubbi, potete lasciare i vs dipendenti, colleghi, bere per lunghi minuti di lavoro un caffè in un ambiente non controllato? la sanzione è dietro l’angolo … della macchinetta del caffè…
Anche i corridoi che portano in produzione sono ambienti di lavoro…?
P.S.: attenzione! sembrerebbe reato anche mettersi il rossetto… chi può dirlo?
Le pipette a bocca sono delle tecniche che si usano nei laboratori chimici… niente altro…

Scritto il 11-11-2009 alle ore 13:35
direi che “bere per lunghi minuti di lavoro un caffè in un ambiente” con presenza di “agenti cancerogeni” è poco salubre e di poco buon senso… (a parte la sanzione sacrosanta ;))
se nel laboratorio chimico poi ho dei cancerogeni e mi metto il rimmel uguale come sopra
salutoni
Scritto il 11-11-2009 alle ore 14:30
quindi direi che l’azienda alimentare che posiziona la macchinetta automatica di patatine fritte al momento deve possedere autorizzazioni sanitarie e corre gli stessi rischi.
Scritto il 11-11-2009 alle ore 20:12
@laura:
ringraziando per la domanda, chiedo a mia volta: l’azienda dispone di autorizzazione sanitaria aggiornata? ha il numero “nuovo”? è indicata nella planimetria l’attività di distribuzione delle patatine fritte? è stato aggiornato il piano di autocontrollo haccp?
la risposta alla domanda è si. Va approfondito il pensiero.
Scritto il 11-11-2009 alle ore 20:14
@Ugo:
grazie per il commento, fa sempre e comunque piacere.
Purtroppo vediamo troppe macchinette di caffè messe in ambienti non corretti, capendo anche le problematiche del datore di lavoro di “controllare” e del dipendente di “assumere” bevande…
Scritto il 13-11-2009 alle ore 03:02
Mi sono sempre chiesto anch’io come mai da una parte si vietasse il consumo di cibi e bevande in ambiente di lavoro e poi ti trovi i distributori di cibi e bevande.
Quindi, chiedo: l’azienda che ospita i d.a. cosa deve fare in concreto?
Grazie.
Scritto il 13-11-2009 alle ore 13:32
@Mauro Del Pup:
1 risposta a norma: mettere nell’ambiente dedicato al refettorio / mensa
2 risposta a 1/2 norma: mettere d.a. in un ambiente sano e gestire la situazioni in modo equilibrato tra diritti e doveri dei lavoratori tenendo conto della Valutazione dei Rischi aziendali
3 verificare documentazione del fornitore di d.a.
continuare a pensarci…
Scritto il 2-1-2010 alle ore 19:43
Grazie Francesco.
Quindi mi confermi che bisogna guardarci dentro e non dare per scontato che sia tutto ok anche quando notiamo i distributori di bevande magari all’interno di un reparto di lavorazione del legno…
Cosa si dovrebbe chiedere, in termini di documentazione, al fornitore dei distributori automatici?
Buon anno, intanto.
Scritto il 3-1-2010 alle ore 11:35
@mauro: cosa deve fare ospitante:
Chiedere entro il 15 gennaio di ogni anno, la Ditta autorizzata/registrata dovrà presentare l’elenco aggiornato e complessivo di tutti i d.a. installati nell’ambito dell’ASS in cui ha sede il deposito.
Poi un estratto del piano di autocontrollo e una scheda di manutenzione del sistema frigo se per esempio sono distribuiti alimenti freddi …..