11 Novembre 2009

Macchinette e bevande: SANZIONI SANZIONI CON SALE…

D.L. n. 81/08 (int. 106/09)
Art. 238, comma 2

Nelle zone di lavoro di cui all’articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
(Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro)

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI
Le imprese alimentari che gestiscono distributori automatici (d.a.) normalmente dispongono di un deposito all’ingrosso di alimenti, dotato di Autorizzazione Sanitaria o registrato.
Il loro adeguamento a quanto previsto dal Reg. 852/2004 richiede:
- nel caso di apertura di un nuovo deposito, la notifica per nuova attività, nonché la comunicazione, in elenchi allegati distinti, dei dati identificativi dei mezzi di trasporto, dei distributori e della loro dislocazione;
- in caso di installazione di nuovi d.a. nelle stesse sedi o in nuove sedi, a partenza da un deposito già autorizzato o registrato, la presentazione, entro 30 giorni dall’avvenuta installazione, dell’elenco di tutti i d.a. di nuova installazione, e delle relative sedi nel territorio dell’ASS.
Qualora la Ditta non disponga di un deposito nel territorio dell’ASS o della regione FVG, ma vi abbia installato o intenda installarvi dei distributori automatici, deve comunicare alla stessa ASS (Dipartimento di Prevenzione) la sede di installazione di tutti i d.a. che gestisce, nonché i dati relativi all’Autorizzazione Sanitaria/Codice di registrazione di cui è in possesso.
Entro il 15 gennaio di ogni anno, la Ditta autorizzata/registrata dovrà presentare l’elenco aggiornato e complessivo di tutti i d.a. installati nell’ambito dell’ASS in cui ha sede il deposito.

Chi le ospita deve fare qualcosa??? Certo! deve accertarsi che “l’ospitato” disponga di autorizzazione suddetta.

DUVRI?? mera fornitura?? alla prossima e/o ai vostri cari commenti…

Perché due cose apparentemente lontane si toccano, perché certe volte si dà per scontato che sia naturale bere un the vicino alla timbratrice, ma questo non sempre è possibile senza qualche rischio.
Quale?
Carrello che passa a velocità elevata con carichi strani, rumore importante, fumi di saldature che si mescolano con aromi di caffè, polverine e liquidi alcolici che allungano bevande al sapore di caffè, ma anche assenza di documenti della ditta che ci porta i panini ovvero autorizzazione sanitaria specifica consegnata anche al proprietario dell’area.

Sapete fare altri esempi?? Avete dei dubbi, potete lasciare i vs dipendenti, colleghi, bere per lunghi minuti di lavoro un caffè in un ambiente non controllato? la sanzione è dietro l’angolo … della macchinetta del caffè…
Anche i corridoi che portano in produzione sono ambienti di lavoro…?
P.S.: attenzione! sembrerebbe reato anche mettersi il rossetto… chi può dirlo?
Le pipette a bocca sono delle tecniche che si usano nei laboratori chimici… niente altro…

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8 Commenti a “Macchinette e bevande: SANZIONI SANZIONI CON SALE…”

  1. ugo fonzar scrive:

    direi che “bere per lunghi minuti di lavoro un caffè in un ambiente” con presenza di “agenti cancerogeni” è poco salubre e di poco buon senso… (a parte la sanzione sacrosanta ;))

    se nel laboratorio chimico poi ho dei cancerogeni e mi metto il rimmel uguale come sopra

    salutoni

  2. Laura scrive:

    quindi direi che l’azienda alimentare che posiziona la macchinetta automatica di patatine fritte al momento deve possedere autorizzazioni sanitarie e corre gli stessi rischi.

  3. francesco vitelli scrive:

    @laura:
    ringraziando per la domanda, chiedo a mia volta: l’azienda dispone di autorizzazione sanitaria aggiornata? ha il numero “nuovo”? è indicata nella planimetria l’attività di distribuzione delle patatine fritte? è stato aggiornato il piano di autocontrollo haccp?
    la risposta alla domanda è si. Va approfondito il pensiero.

  4. francesco vitelli scrive:

    @Ugo:
    grazie per il commento, fa sempre e comunque piacere.
    Purtroppo vediamo troppe macchinette di caffè messe in ambienti non corretti, capendo anche le problematiche del datore di lavoro di “controllare” e del dipendente di “assumere” bevande…

  5. Mauro A. Del Pup scrive:

    Mi sono sempre chiesto anch’io come mai da una parte si vietasse il consumo di cibi e bevande in ambiente di lavoro e poi ti trovi i distributori di cibi e bevande.
    Quindi, chiedo: l’azienda che ospita i d.a. cosa deve fare in concreto?
    Grazie.

  6. francesco scrive:

    @Mauro Del Pup:
    1 risposta a norma: mettere nell’ambiente dedicato al refettorio / mensa
    2 risposta a 1/2 norma: mettere d.a. in un ambiente sano e gestire la situazioni in modo equilibrato tra diritti e doveri dei lavoratori tenendo conto della Valutazione dei Rischi aziendali
    3 verificare documentazione del fornitore di d.a.

    continuare a pensarci…

  7. Mauro A. Del Pup scrive:

    Grazie Francesco.
    Quindi mi confermi che bisogna guardarci dentro e non dare per scontato che sia tutto ok anche quando notiamo i distributori di bevande magari all’interno di un reparto di lavorazione del legno…
    Cosa si dovrebbe chiedere, in termini di documentazione, al fornitore dei distributori automatici?
    Buon anno, intanto.

  8. francescovitelli scrive:

    @mauro: cosa deve fare ospitante:
    Chiedere entro il 15 gennaio di ogni anno, la Ditta autorizzata/registrata dovrà presentare l’elenco aggiornato e complessivo di tutti i d.a. installati nell’ambito dell’ASS in cui ha sede il deposito.
    Poi un estratto del piano di autocontrollo e una scheda di manutenzione del sistema frigo se per esempio sono distribuiti alimenti freddi …..

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